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Il Mondo informa

15 dicembre
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Con Circolare dell'Agenzia delle Entrate, di data 29 ottobre 2009 n.45/E, sono state formulate ulteriori precisazioni in materia di invio del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi" (c.d. "Mod. EAS").

Tale Circolare è il risultato di un precedente confronto tra la stessa Agenzia delle Entrate ed i principali esponenti del Terzo Settore (Agenzia per le Onlus, Forum del Terzo Settore, CSVnet ed Associazioni di categoria), per effetto del quale il termine di presentazione del Modello era stato già in precedenza rinviato al 15 dicembre 2009. La presente Circolare ha, quindi, lo scopo di provvedere ad una definitiva individuazione degli Enti non commerciali obbligati all'invio del Modello EAS (ivi compresa la elencazione degli Enti esonerati), nonché di fornire specifiche informazioni sulle modalità di compilazione del medesimo. In ultimo, il documento contempla alcune risposte ai quesiti più ricorrenti in materia di interpretazione di alcuni righi dello stesso Modello (si allega, a parte, il testo integrale della Circolare).

Enti obbligati alla comunicazione: la Circolare n.45/E chiarisce che la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, prevista dall'articolo 30 del D.L. n.185/2008 (c.d. "Decreto anti - crisi"), è intesa riferirsi a:
1) Enti privati non commerciali di tipo associativo, di cui all'articolo 148, comma 1, del DPR n.917/1986 (TUIR), anche se limitati alla riscossione di quote associative e contributi;

2) Enti privati associativi privilegiati, di cui all'articolo 148, commi 3,5,6 e7, del citato TUIR.
Si tratta, in particolare, di Enti che si avvalgono del regime tributario agevolato sancito dall'articolo 148 del DPR n.917/1986 (TUIR) e dall'articolo 4, comma 4 sec. periodo e comma 6, del DPR n.633/1972 in materia di IVA, caratterizzati dalla registrazione all'Ufficio del Registro dei rispetti atti costitutivi e statuti (ovvero con scrittura privata autenticata o con atto pubblico), oltreché comprensivi nei loro documenti delle clausole di cui al comma 8 del menzionato articolo 148 TUIR.
La Circolare precisa che i benefici fiscali di entrambe le tipologie di Enti (rispettivamente, la non tassazione delle entrate istituzionali e delle entrate decommercializzate) non potranno più essere applicati nel caso di mancato invio del Modello EAS entro il 15 dicembre 2009, ovvero entro 60 giorni dalla data di costituzione nel caso in cui, a decorrenza di tale data costitutiva, detto termine di 60 giorni scada successivamente al 15 dicembre 2009. Posta tale premessa circa la totalità degli Enti obbligati all'invio, la Circolare individua l'elenco degli Enti esonerati da tale adempimento, nonché di quelli che, per vigenti iscrizioni in Albi o Registri appartenenti alla Pubblica Amministrazione, saranno obbligati ad una compilazione parziale del Modello.

Enti esonerati dalla Comunicazione: la Circolare, riprendendo l'elenco delle precedenti comunicazioni, appone ulteriori chiarimenti: 1) Organizzazioni di volontariato di cui alla L.Q. n.266/1991, iscritte nei registri (o albi) regionali (o provinciali) previsti dall'articolo 6 della stesse Legge.
In questa prima individuazione, il Modello pone un decisivo limite, riferendosi a quelle Organizzazioni di volontariato che non svolgono attività diverse dalle c.d. "attività commerciali e produttive marginali" ammesse e definite nell'articolo 8, comma 4, della Legge in esame e nel Decreto Ministeriale 25 maggio 1995. Si precisa che tali attività consterebbero in operazioni aventi potenzialmente valenza commerciale, tuttavia portatrici del beneficio della decommercializzazione in quanto rese dalle Organizzazioni di volontariato ai fini di auto finanziamento ed in funzione del perseguimento degli scopi istituzionali oggetto di statuto. Eccezione a tale esenzione di invio del Modello riguarderebbe quelle Organizzazioni di volontariato esercenti attività diverse dalle "attività commerciali e produttive marginali", ossia non rientranti nell'elenco del D.M. 25 maggio 1995, seppur sempre finalizzate all'autofinanziamento. A ben vedere, ci si riferirebbe a quelle attività per le quali le Organizzazioni di volontariato abbiano provveduto a rendersi titolari di P.IVA. con gli obblighi contabili, impositivi e dichiarativi che ne derivano.

2) Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI e non esercenti attività commerciali. Riferendosi allo sport dilettantistico, quindi, le istruzioni per la compilazione del Modello non riguarderebbero le sole Associazioni sportive aventi una duplice caratteristica: a) iscrizione al Registro del CONI, in conseguenza degli avvenuti adempimenti burocratici e statutari previsti dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003); b) mancato esercizio di attività di natura commerciale. Sotto quest'ultimo profilo, emergerebbe il rilievo dell'obbligatorietà di invio del Modello per tutte le Associazioni sportive dilettantistiche titolari di P.IVA (anche se iscritte al CONI), unitamente a quelle che, pur prive di tale titolarità, eserciterebbero attività commerciale in forma occasionale. Sarebbero, altresì, obbligate le Associazioni sportive dilettantistiche che, pur non esercenti attività commerciali abituali od occasionali, si avvalgono della decommercializzazione di cui agli articoli 148 TUIR e 4 DPR n.633/1972. In via generale, verrebbero esentate dall'invio del Modello le Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, titolari del solo C.F., ed aventi esclusivamente entrate di carattere istituzionale (quote associative, contributi, erogazioni liberali, sovvenzioni).

3) Associazioni pro loco che optano per il regime contabile di cui alla legge n.398/1991. Saranno, quindi, esonerate dall'invio le Pro loco esercenti attività commerciale (e, quindi, titolari di P.IVA), pur tuttavia titolari del regime contabile forfetario sancito dalla legge n.398/1991 (c.d. "contabilità 398"). Saranno, altresì, esonerate le Pro loco non titolari di P.IVA, rimanendo così obbligate le sole Associazioni Pro loco con P.IVA e con regime contabile diverso da quello previsto dalla Legge n. 398/1991.

4) Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS): la Circolare conferma la totale esenzione di invio del Modello in capo alle Onlus menzionate nell'articolo 10 del D.Lgs. n.460/1997, sempreché iscritte all'Anagrafe Onlus delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 11 del citato D.Lgs. n.460/1997. Tale esonero appare suffragato dal controllo preventivo già compiuto dalle suindicate Direzioni Regionali, secondo la procedura prevista dal succitato articolo 11. Si precisa che detta estensione di esonero riguarderebbe anche le c.d. "Onlus di diritto" di cui al comma 8 dell'articolo 10 del D.Lgs. n.460/1997, identificabili, oltreché nelle Organizzazioni di volontariato, nelle Organizzazioni non Governative e nelle Cooperative Sociali.
Una particolare attenzione andrebbe dedicata alle c.d. "Onlus parziali", richiamate dall'articolo 10, comma 9, del D.Lgs. n.460/1997. Si tratta di Enti non commerciali considerati Onlus per la sola parte di attività aventi natura solidaristica, tuttavia svolgenti anche attività di utilità sociale. Per quest'ultimo aspetto, esse saranno vincolate all'invio del Modello, limitatamente ai righi previsti per la compilazione parziale, sempreché si avvalgano del regime agevolo di cui agli articoli 148 TUIR e 4 DPR n.633/1972.

La Circolare specifica, altresì, che alcuni Enti non saranno obbligati all'invio in quanto mancanti di presupposti sostanziali: a) Enti privi di natura associativa (es. le Fondazioni);
b) Enti diritto pubblico;
c) Enti commerciali;
d) Enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. fondi pensione), che non si avvalgono della disciplina fiscale di cui agli articoli 148 TUIR e 4 DPR n.633/1972.

Enti obbligati alla compilazione parziale: si tratta di Enti già iscritti in Albi o Registri di competenza della Pubblica Amministrazione, ai quali è richiesta una limitata compilazione dei righi del Modello:
1) Associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (con P.IVA, ovvero esercenti attività commerciali occasionali o attività de commercializzate);
2) Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della L.Q. n.383/2000.
3) Organizzazioni di volontariato, esercenti attività diverse dalle attività "commerciali e produttive marginali";
4) Associazioni titolari di personalità giuridica (c.d. "Associazioni riconosciute"), iscritte nel registro delle perone giuridiche private tenuto dalla Prefettura (o da Commissariato del Governo), ovvero dalle regioni o dalle province, ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n.361.
Tali tipologie associative saranno soltanto obbligate alla compilazione del primo riquadro (dati identificativi dell'Ente e del Rappresentante legale) e del secondo riquadro limitatamente ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). In aggiunta, per le sole Associazioni e società sportive dilettantistiche è richiesta anche la compilazione del rigo 20).

La Circolare richiede, inoltre, la compilazione del primo riquadro e la compilazione del secondo riquadro per i soli righi 4), 5), 6), 25) e 26), ai seguenti Enti:
a) Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'Interno e Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
b) Movimenti e Partiti politici;
c) Associazioni politiche, sindacali e di categoria (ivi compresi gli istituti di patronato);
d) Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica, individuate con Decreto del Consiglio dei Ministri e destinatarie delle disposizioni di cui all'articolo 14 D.L. 2005, n.35 (convertito nella legge 14 maggio 2005, n.80).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il Modello EAS (reperibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it) potrà essere trasmesso esclusivamente per via telematica.

La trasmissione potrà essere effettuata secondo una duplice modalità:

a) direttamente dall'Associazione vincolata a tale obbligo, attraverso il servizio Entratel (per i soggetti già abilitati), ovvero mediante il servizio telematico Internet (per tutti gli altri soggetti);

b) a mezzo di intermediari abilitati quali professionisti, associazioni di categoria, C.A.F.

numero: 9 / 2009

Associazioni Solidali Vicentine



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