E’ obbligatorio iscriversi ai Registri Regionali delle Associazioni?

L’iscrizione di una organizzazione di volontariato nel Registro Regionale non è obbligatoria ma è indispensabile per poter usufruire dei benefici indicati dalla L. 266/91. I principali benefici sono:

a) la possibilità di accedere ai contributi pubblici destinati alle Odv (finanziamento di progetti da parte della Regione Veneto in base alla L. 40/93; finanziamento di progetti da parte dei Centri di Servizio in base alla L. 266/91; finanziamento di progetti da parte del Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato);

b) la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici quando l’Odv è iscritta al Registro da almeno sei mesi (art 7 comma 1 L. 226/91 e art 8 L.R. 40/93), anche se nella prassi capita che le convenzioni siano stipulate anche con Odv che siano iscritte da meno tempo o addirittura con Odv non iscritte, possibilità che sembra del resto consentita dalla L. 328/00 sul sistema integrato dei servizi sociali;

c) l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per gli atti connessi allo svolgimento dell’attività (es. registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto e delle modifiche dello statuto);

d) l’esenzione dall’Ires per le attività commerciali “marginali” di cui all’art. 5 L. 266/91 e al D.M. 25/05/1995 (es. vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione);

e) la non rilevanza ai fini Iva delle operazioni effettuate per il perseguimento degli scopi istituzionali (art 8 comma 2 L. 266/91);

f) l’applicazione della disciplina fiscale delle Onlus prevista dal D.Lgs. 460/97, se e in quanto “di maggior favore”, con la precisazione che secondo vari commentatori l’OdV iscritta non può svolgere le attività commerciali “connesse” di cui all’art. 10 comma 5 del D.Lgs. 460/97, ma solo le attività “marginali” dell’art. 5 L. 266/91 e del D.M. 25/05/1995. Disposizioni di maggior favore restano comunque, ad esempio, l’esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa e dal pagamento dell’imposta di bollo (in ordine alla quale le Onlus hanno un’esenzione più ampia rispetto alle Odv).