5 x 1000

 

Il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare, a favore di determinati soggetti giuridici (beneficiari), una parte delle imposte comunque dovute, sui redditi prodotti nell’anno precedente.

Il 5 per mille è diventato, negli anni, una significativa opportunità di finanziamento per le Organizzazioni di Volontariato iscritte agli appositi registri.


Soggetti destinatari del contributo

L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015 – pdf) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti beneficiarie del contributo per l’esercizio finanziario 2010.

Per l’anno finanziario 2020, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

  1. sostegno degli enti del volontariato:
    • organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991
    • Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo10 del Dlgs 460/1997 – pdf)
    • cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
    • organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
    • enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
    • associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
    • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000 – pdf)
    • associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997 – pdf
  2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
  3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
  4. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
  5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Gli enti del volontariato trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1 aprile 2020, utilizzando modello – pdf e software specifici.

I legali rappresentanti degli enti iscritti devono spedire entro il 30 giugno 2020 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali , riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Questo è il modello di dichiarazione sostitutiva – pdf .


Obblighi di rendicontare le entrate da 5×1000

L’obbligo di rendicontazione del 5×1000 è stato introdotto dalla legge finanziaria del 2008 e poi confermato dal d.p.c.m. del 23 aprile 2010 le cui misure, recepite dal D.L. 40/2010, sono attualmente in vigore. Il d. lgs. 111/2017, nell’ambito della Riforma del Terzo Settore, ha previsto ulteriori disposizioni che entreranno in vigore con l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Con riferimento ai c.d. “enti del volontariato” il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è competente a vigilare sul corretto utilizzo del 5 per mille. A tale scopo, la normativa vigente, a partire dai contributi riferiti all’anno finanziario 2008, pone a carico di tutti i soggetti beneficiari del contributo – entro un anno dalla percezione delle somme – l’obbligo di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa attraverso i quali i soggetti destinatari del contributo dimostrano l’utilizzo delle risorse ricevute.

La redazione del rendiconto e della relazione illustrativa  è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari del 5 per mille indipendentemente dall’ammontare del contributo percepito. La relazione descrittiva dovrà esporre in maniera chiara l’utilizzo delle somme, gli interventi/progetti realizzati e il dettaglio dei costi inseriti nel rendiconto.

È stata pubblicata la Nota n. 3142 del 4 marzo 2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, in risposta ad una specifica richiesta formulata dal Forum Nazionale del Terzo Settore. La nota evidenzia come gli enti percettori del contributo del 5 per mille relativo alle annualità finanziarie 2018 e 2019 possano disporre, attraverso il ricorso al meccanismo dell’accantonamento delle somme non utilizzate in conseguenza delle misure restrittive adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di un arco di tempo maggiore per lo svolgimento delle attività finanziate dal contributo nonché per l’adempimento dei successivi obblighi di rendicontazione.

Di seguito sono riportate le Linee guida in vigore per i rispettivi esercizi finanziari di riferimento:


Lista Associazioni beneficiarie 5 per mille della Provincia di Vicenza:


Lista Associazioni beneficiarie 5 per mille:


Aperte le iscrizioni al riparto del 5 per mille 2021 

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) hanno tempo fino al prossimo 12 aprile per iscriversi al riparto del 5 per mille 2021. La finestra aperta lo scorso 8 marzo vale per gli enti di nuova costituzione o per quelli non presenti nell’elenco permanente.

Save the date 5 per mille 2021

Sono esclusi da questo obbligo gli enti già inseriti nell’elenco permanente degli enti del volontariato 2021 – aggiornato nelle scorse settimane – e le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco pubblicato dal Coni sul proprio sito istituzionale.

Procedure più snelle nell’accreditamento
Novità di quest’anno, come previsto dal dpcm del 23 luglio 2020, procedure semplificate nell’accreditamento. Gli enti, infatti, potranno iscriversi al 5 per mille presentando la nuova istanza di accreditamento che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti. Finora, invece, era necessario presentare sia la domanda di iscrizione che, entro il 30 giugno la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza in capo all’ente dei requisiti che danno diritto al contributo. Un obbligo in meno, quindi, che snellisce l’intera procedura.

Nuovi termini di presentazione dell’istanza
Un’ulteriore novità riguarda la tempistica. Per il 2021, infatti, l’istanza di accreditamento dovrà essere trasmessa entro il 12 aprile 2021 (il 10 aprile previsto dal DPCM cade di sabato), esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).

Enti iscritti 2021, la pubblicazione definitiva entro il 10 maggio
Gli elenchi degli iscritti saranno pubblicati per gli enti del volontariato dall’Agenzia delle entrate e per le associazioni sportive dilettantistiche dal Coni sui rispettivi siti istituzionali.

Qui le date da ricordare:

 

  • Pubblicazione elenco provvisorio degli iscritti: entro il 20 aprile;
  • Richiesta di correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco: entro il 30 aprile;
  • Pubblicazione elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati: entro il 10 maggio.

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti sul 5 per mille 2021 è possibile consultare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.