Quali sono i requisiti per l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato e della Promozione Sociale?

Hanno diritto all’iscrizione le organizzazioni di volontariato che rispettano i requisiti dell’art. 3 della L. 266/91 in caso del volontariato e della legge 383 nel caso della promozione sociale, inoltrando regolare richiesta alla Regione. Le stesse devono essere dotate dell’atto costitutivo, dello statuto e abbiamo ottenuto l’attribuzione del codice fiscale, dimostrando pertanto di essere dotate di autonomia gestionale e patrimoniale. La domanda può essere presentata trascorsi sei mesi dalla costituzione nel caso si tratti di associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 266, e di 12 mesi nel caso si tratti di associazioni di promozione sociale.

Alla domanda devono essere comunque allegati copia dell’atto costitutivo e statuto, l’indicazione della struttura organizzativa interna, una breve relazione delle attività svolte e di quelle future, l’elenco degli associati che prestano attività di volontariato con le relative mansioni (art. 4 comma 9 L.R. 40/93) nonché copia dell’ultimo rendiconto finanziario o della situazione contabile.

Si ricorda inoltre che la conferma dell’iscrizione deve essere formalmente richiesta ogni tre anni (anche in questo caso attraverso la compilazione e il deposito o l’invio in Regione di apposito modulo), pena la cancellazione automatica dal registro.

L’iscrizione e/o la conferma avviene preferibilmente attraverso i Centri di Servizio per il Volontariato della provincia di ubicazione della sede.